Quando si pú parlare di successione internazionale? Dove si pagano le tasse di successione quando ad esempio il defunto cittadino italiano lascia in eredità degli immobili in Spagna o viceversa?

Si parla di successione internazionale quando sono coinvolti gli ordinamenti giuridici di più Paesi. Il nostro Studio si é giá occupato con successo varie volte di successioni internazionali fra Italia e Spagna, in collaborazione con notai di entrambe i Paesi, aiutando i propri clienti a risolvere una questione cosí delicata senza troppi affanni dato che la questione é complessa.

Nonostante la normativa Europea abbia posto chiarezza restano comunque profili non secondari, come il pagamento delle tasse di successione, che sono ancora regolati dai singoli Stati (per quanto riguarda la Spagna la tassa di Successione varia da Comunidad Autonoma all’altra).

Se vuoi puoi leggere anche la nostra guida all’ereditá in Spagna.

Qui di seguito una breve guida per capire come prcedere.

1.-  Residenza

Il regolamento (UE) n. 650/2012, entrato in vigore il 17 agosto 2015 e applicabile alle successioni aperte a partire dal tale data, dispone come regola generale che la successione è regolata dalle norme dello Stato in cui il defunto aveva la propria “residenza abituale” secondo una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte.

2.- Testamento

Sarà inoltre necessario verificare se il de cuius abbia lasciato un testamento in Italia o in Spagna e pertanto richiedere presso il Registro Generale dei Testamenti e/o presso il Ministero di Giustizia spagnolo il corrispondente certificato. Ai fini della successione, in caso di assenza di testamento, si applicherà la normativa relativa alla nazionalità del defunto, come anche nel caso in cui nel testamento non sia stata scelta la legislazione di residenza.

2.- Certificato Successorio Euroopeo

Il certificato successorio europeo

Il regolamento (UE) n. 650/2012 ha istituito il certificato successorio europeo, destinato a facilitare le pratiche relative alle successioni internazionali.

Il certificato successorio europeo è destinato a essere utilizzato dagli eredi, dai legatari e dagli esecutori testamentari o amministratori dell’eredità, al fine di far valere i loro diritti, o esercitare i loro poteri, in un altro Stato membro.

Il certificato attesta la qualità di erede o legatario, esecutore testamentario o amministratore dell’eredità, e consente quindi di far valere tale qualità e i relativi poteri con la semplice esibizione del certificato.

3.- Divisione dei beni ereditari

Una volta ottenuti o un Atto di notorietà italiano con o senza testamento o una Declaracion de Herederos o un testamento rilasciato in Spagna sarà possibile portare a termine la fase successiva di accettazione dell’eredità che dovrà essere formalizzata in Spagna, sempre qualora i beni oggetto dell’eredità siano ubicati in Spagna.

Dopo aver determinato la composizione ed il valore dell’asse si procederà con la ripartizione tra gli eredi che avverrà in presenza di un notaio, ai fini di predisporre l’atto di aggiudicazione e accettazione dell’eredità.

4.- Tasse

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali della successione internazionale, si ritiene che questi non siano influenzati dall’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 650/2012, e che pertanto continuino ad applicarsi le leggi nazionali dei singoli Stati e le eventuali convenzioni bilaterali sottoscritte tra di essi come quella esistente tra Italia e Spagna.

La trasmissione dei beni del defunto a favore degli eredi comporterà il pagamento di un’imposta di successione che verrà liquidata presso l’Agenzia delle Entrate Italiana o Spagnola dipendendo dalla residenza degli eredi e del de cuius e dall’ubicazione dei vari beni che possano comporre l’asse ereditario. È bene precisare però che la disciplina relativa all’imposta di successione in Spagna non è omogenea in tutto il Paese poiché ogni regione ha competenza in materia tributaria relativamente alla determinazione delle aliquote, delle deduzioni e detrazioni (le bonificazioni) applicabili, compito questo che verrà approfondito dal nostro studio in ogni caso concreto.

Secondo la legislazione spagnola, gli eredi residenti in Spagna sono tassati in base ad una obbligazione personale, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni o i diritti che costituiscono l’eredità5. Ovvero, anche se può sembrare difficile da condividere, un erede residente in Spagna dovrà dichiarare e pagare le imposte anche in Spagna sui beni e/o diritti ricevuti in Italia (o in un altro paese).

Allo stesso tempo, se gli eredi non sono residenti in Spagna, saranno comunque tassati per obbligazione reale, per i beni e diritti che sono situati, che possono essere esercitati o che devono essere soddisfatti, sul territorio spagnolo.

In Italia vige il cosiddetto criterio di “territorialità”, che è legato alla residenza del de cuius e non a quella dell’erede. Pertanto, in linea generale, saranno assoggettati all’imposta tutti i beni ed i diritti detenuti in qualsiasi parte del mondo da un de cuius residente in Italia. Contemporaneamente, in termini similari alla normativa spagnola l’Italia applica l’imposta sui beni e sui diritti che si trovano in Italia, anche se il de cuius non era ivi residente.

Di conseguenza, poiché esistono diversi criteri di applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni e poiché entrambi gli Stati vogliono e possono assoggettare ad imposizione determinati beni, indipendentemente dal fatto che anche l’altro Stato li consideri tassabili dall’Imposta, si possono verificare più casi in cui la stessa eredità, lo stesso bene o lo stesso diritto siano gravati dall’Imposta in entrambi i paesi.

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