Risarcimento e responsabilità
Incidente stradale in Spagna: come chiedere il risarcimento dall'Italia
La compagnia spagnola ha un mandatario in Italia che deve risponderti entro tre mesi. Ma valgono il baremo spagnolo e un termine di un anno, non due.
13 ottobre 2026 · Riondato & Partners
Se vivi in Italia e in Spagna ti tampona un'auto assicurata in Spagna, la pratica non devi seguirla dalla Spagna. La compagnia spagnola è obbligata ad avere in Italia un mandatario che gestisce il sinistro in italiano e che deve risponderti entro tre mesi. La distanza però non cambia la legge: il risarcimento si calcola con le regole spagnole, con il baremo (le tabelle spagnole per il danno alla persona) e con il termine spagnolo di un anno.
Cosa serve dopo, quando sei già a casa
Quasi tutto quello che serve per chiedere il risarcimento si raccoglie sul posto. La constatazione amichevole è lo stesso modulo europeo in Italia e in Spagna, con le caselle nella stessa posizione: puoi compilarla con un conducente spagnolo anche se ognuno legge la propria lingua. Contano anche la targa e la compagnia dell'altro veicolo, le foto delle auto e della loro posizione, i nomi dei testimoni e il referto del pronto soccorso se ci sono lesioni.
Se è intervenuta la polizia o la Guardia Civil, esiste un atestado, il verbale dell'incidente. La legge spagnola obbliga le forze dell'ordine a darne copia gratuita ai danneggiati che la chiedono, anche quando l'hanno già trasmesso al giudice (articolo 7.1 del testo unico spagnolo sulla responsabilità civile e l'assicurazione dei veicoli a motore, d'ora in poi LRCSCVM).
A chi si chiede: il mandatario in Italia
L'articolo 21 della LRCSCVM obbliga ogni compagnia autorizzata in Spagna a nominare, in ciascuno Stato dello Spazio economico europeo, un representante para la tramitación y liquidación de siniestros: in Italia lo chiamiamo mandatario per la liquidazione dei sinistri. Deve avere sede nel Paese, poteri per pagare l'intero risarcimento e trattare nella lingua ufficiale dello Stato in cui vive il danneggiato.
Per sapere chi è basta la targa. In Italia te lo dice il Centro di informazione italiano, istituito presso la CONSAP (articolo 154 del Codice delle assicurazioni private): dalla targa risale alla compagnia del veicolo spagnolo e al nome del suo mandatario in Italia. In Spagna la stessa funzione spetta al Consorcio de Compensación de Seguros.
La richiesta di risarcimento può andare alla compagnia in Spagna oppure al mandatario in Italia, a scelta del danneggiato (articolo 153 del codice italiano e articolo 22.1 LRCSCVM). La legge spagnola non chiede di indicare una cifra: bastano i dati dell'incidente, del veicolo e del conducente, più la documentazione medica o peritale che hai.
Tre mesi per una risposta
Dalla ricezione della richiesta, la compagnia o il suo mandatario hanno tre mesi per rispondere. Se la responsabilità è chiara e il danno quantificato, la risposta è un'oferta motivada, un'offerta motivata. Altrimenti una risposta motivata che spieghi perché. Scaduto il termine senza offerta, maturano gli interessi di mora (articolo 22.2 LRCSCVM).
L'offerta ha requisiti precisi (articolo 7.3 LRCSCVM). Tiene separati danni alla persona e danni alle cose, calcola i primi con il baremo e allega i documenti su cui si basa, compresa la perizia medica definitiva. Deve dire inoltre che incassare la somma offerta non comporta la rinuncia a chiedere di più, se l'importo risulta inferiore a quello dovuto.
E se il mandatario non c'è o non risponde? Allora interviene l'Organismo di indennizzo italiano, gestito dalla CONSAP. Puoi rivolgerti a lui se la compagnia non ha nominato un mandatario in Italia o se entro tre mesi non hai ricevuto una risposta motivata (articolo 153, comma 2, del codice italiano). Liquida il sinistro e poi si fa rimborsare dall'omologo spagnolo.
Quale legge decide quanto ricevi
Il mandatario in Italia cambia la lingua e l'ufficio, non le regole. L'articolo 22.4 della LRCSCVM lo dice in chiaro: il suo intervento non modifica la legge applicabile e non sposta la competenza sui giudici del Paese del danneggiato.
In uno scontro in Spagna tra un veicolo spagnolo e una persona che vive in Italia, la regola generale è la legge spagnola, quella del luogo dell'incidente. I giudici spagnoli ci arrivano con la Convenzione dell'Aia del 1971, quelli italiani con l'articolo 4 del Regolamento Roma II. L'eccezione più frequente è che anche il responsabile risieda in Italia: in quel caso la legge applicabile può essere un'altra, e va verificata caso per caso.
Legge spagnola vuol dire baremo: il sistema di valutazione della Ley 35/2015, con tabelle per le lesioni temporanee, i postumi e il decesso. Gli importi si aggiornano ogni anno con l'inflazione. Per il 2026 la risoluzione della Direzione generale delle assicurazioni spagnola del 3 febbraio 2026, pubblicata nel BOE il 18 febbraio, li ha alzati del 2,9%. Il risultato può non coincidere con quello che un tribunale italiano riconoscerebbe con le proprie tabelle per la stessa lesione, in più o in meno.
Il termine: un anno, non due
Ecco la differenza che sorprende di più chi vive in Italia. Da noi il diritto al risarcimento per i danni da circolazione dei veicoli si prescrive in due anni (articolo 2947 del codice civile). L'azione diretta contro la compagnia in Spagna si prescrive in un anno (articolo 7.1 LRCSCVM), e la prescrizione segue la legge che regola il risarcimento.
Per le lesioni, i tribunali spagnoli di solito fanno partire l'anno da quando si conosce la portata definitiva del danno, cioè dalla guarigione o dalla stabilizzazione dei postumi. La richiesta alla compagnia interrompe il termine, e dalla notifica dell'offerta o della risposta motivata decorre un anno nuovo. Se la trattativa si allunga, è quel secondo anno da tenere d'occhio.
Se si arriva in tribunale
Se l'accordo non arriva, non sei costretto a fare causa in Spagna. La Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza Odenbreit (causa C-463/06, 13 dicembre 2007), ha riconosciuto alla vittima di un incidente il diritto di citare direttamente la compagnia del responsabile davanti al giudice del proprio domicilio, purché la compagnia abbia sede in uno Stato dell'Unione e la legge nazionale preveda l'azione diretta. Quella spagnola la prevede.
Il giudice italiano applicherà però la legge spagnola, baremo e termine di un anno compresi.
E se vivi in Spagna e l'incidente è in Italia
Il sistema funziona allo stesso modo nell'altro senso. La compagnia italiana del veicolo responsabile ha un rappresentante in Spagna, che il Consorcio de Compensación de Seguros ti aiuta a individuare. Se non l'ha nominato, o se in tre mesi non risponde in modo motivato, puoi rivolgerti a OFESAUTO, l'organismo di indennizzo spagnolo (articoli 23, 26 e 27 LRCSCVM). In quel caso la legge di riferimento è di solito quella italiana, con i suoi criteri e i suoi termini.
Se hai dubbi su questo argomento, Riondato & Partners è qui per aiutarti
Da oltre 45 anni Riondato & Partners segue clienti italiani e spagnoli in questioni che stanno sulle due sponde del Mediterraneo. Se hai avuto un incidente in Spagna e vivi in Italia, o il contrario, mettiti in contatto con noi: guardiamo insieme la richiesta, l'offerta della compagnia e i termini che stanno correndo.
Fonti
- Testo unico spagnolo sulla responsabilità civile e l'assicurazione dei veicoli a motore (Real Decreto Legislativo 8/2004), testo consolidato, BOE
- Codice delle assicurazioni private, capo V: sinistri avvenuti all'estero (articoli 151-155)
- CONSAP, Organismo di indennizzo italiano
- OFESAUTO, l'ufficio spagnolo degli assicuratori auto
- Corte di giustizia UE, sentenza FBTO Schadeverzekeringen contro Odenbreit, C-463/06
- Baremo 2026: risoluzione della DGSFP del 3 febbraio 2026 (in spagnolo)